In G.U. il Decreto sul Green pass obbligatorio per scuola e trasporto
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 187/2021 è stato pubblicato il DL 6/08/2021 n.111, che rende obbligatorio l’utilizzo del green pass dal 1° settembre p.v. fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 fissato al 31.12.2021, nelle scuole, nelle università e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
In particolare si prevede che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
Il mancato rispetto del citato obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Riguardo al trasporto, sempre nel periodo 1.09.2021 – 31.12.2021, è consentito l’accesso e il loro utilizzo, previo possesso del green pass ai seguenti mezzi:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Resta ferma l’esenzione dal possesso della certificazione verde ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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