Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178/2020 è stato pubblicato il DL 16 luglio 2020, n. 76 con il quale il Governo ha inteso adottare una serie di misure volte a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione.

Tra le disposizioni contenute, merita di essere evidenziata quella prevista dall’art. 37 che dispone l’obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.

La norma si inserisce nel più ampio ambito di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 al fine di darne concreta attuazione, modificando sia l’art. 16 del DL 185/2008 (L. 2/2009), ,c.d. Decreto Anticrisi, che l’art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo bis (DL 179/2012 – L. 221/2012) sia dal punto di vista sostanziale che formale (viene sostituita la dicitura “indirizzo di posta elettronica certificata” con “domicilio digitale”).

E’ bene ricordare che secondo il CAD il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. In particolare le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi.

Secondo il DL semplificazioni, le imprese già costituite in forma societaria, hanno tempo fino al 1° ottobre 2020 per comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Resta confermato che l’iscrizione dell’indirizzo e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il legislatore inoltre inasprisce il regime sanzionatorio. Infatti si prevede che l’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di iscrizione da parte dell’impresa costituita in forma societaria (c.d. impresa di nuova costituzione) senza l’indicazione del domicilio digitale, non sospenda più solo per tre mesi la domanda, ma sino a quando l’impresa non regolarizza l’omissione. Resta fermo che la sospensione viene adottata in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’art. 2630 c.c. (ridotta di un terzo se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).

Questa sanzione, in misura raddoppiata (quindi da 206 euro a 2.064 euro) invece troverà applicazione nei confronti delle imprese già costituite che non comunicheranno entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale e nei confronti di quelle a cui l’indirizzo digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese perché riscontrato inattivo e che non hanno provveduto entro il termine di 30 giorni a comunicare quello nuovo.

Contestualmente all’irrogazione della sanzione, l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.

Se l’ufficio del registro delle imprese accerta che un domicilio digitale risulta inattivo chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo indirizzo entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, l’ufficio procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia la procedura per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 2630 c.c.

Il DL semplificazioni interviene anche sull’obbligo di comunicare il domicilio digitale (e quindi la PEC professionale) agli Ordini e Collegi da parte dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Anche per questi viene rivisto il regime sanzionatorio. Più precisamente di prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o all’elenco viene diffidato ad adempiere entro 30 giorni da parte dell’Ordine o del Collegio di appartenenza.

In caso di omissione, decorsi i termini, il professionista viene sospeso dal relativo albo o elenco fino a che non comunica l’indirizzo.

Come detto all’inizio, l’art. 37 modifica pure l’art. 5 del DL 179/2012 riguardante l’iscrizione delle imprese individuali al registro delle imprese. Anche per queste viene individuato al 1° ottobre 2020 il termine entro il quale quelle già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Se non vi provvedono, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 2194 c.c. ma in misura triplicata (da 30 euro a 1548 euro), previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Per tutto il resto, anche nei confronti delle imprese individuali, vale quanto già detto prima per le imprese costituite in forma societaria.