E’ stato pubblicato sul S.O. n. 21/L alla G.U. n. 128/2020 il DL 34/2020, che contiene numerose misure volte a sostenere anche nella c.d. fase 2 imprese, famiglie e lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali che ai soggetti che fruiscono dei permessi mensili di 3 giorni previsti dalla Legge 104/1992 vengono riconosciuti altri 12 giorni per i mesi di maggio e giugno che vanno ad aggiungersi ai 12 giorni già previsti per i mesi di marzo e aprile.

Tra le altre principali misure si evidenziano quelle di seguito riportate.

A decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (17 marzo 2020), sono sospese, per quattro mesi (in luogo dei due originariamente previsti), le misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La sospensione è disposta anche per alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio e non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

Per tutti i soggetti individuati dall’art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020 - L. 27/2020 (con esclusione delle federazioni sportive), sono sospesi dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973, per i predetti soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Sono, inoltre, sospesi, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non viene rimborsato quanto già versato.

Per le associazioni e federazioni sportive, la sospensione non opera più fino al 31 maggio 2020, ma fino al 30 giugno 2020. Inoltre si prevede che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Viene previsto per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 (in origine 4 maggio), e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni (in origine 15 giorni), ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto di fruire di uno specifico congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Il divieto di licenziamento di cui all’articolo 46, del DL 17 marzo 2020 n. 18 (L. 27/2020) inizialmente previsto per 60 giorni decorrente dal 17 marzo 2020, è stato esteso a 5 mesi. Inoltre si prevede che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 ha proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale per Covid-19, dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

In merito alla CIGO e all’assegno ordinario si prevede che l'ammortizzatore sociale può avere durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori che abbiano fruito interamente il precedente periodo. È altresì riconosciuto un periodo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi è possibile fruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. Viene riconosciuto per i titolari di assegno ordinario, l'ANF. Viene reintrodotta l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; viene inoltre soppresso il termine di quattro mesi per la presentazione della domanda all’istituto previdenziale (la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa). In ogni caso, il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e fissato al 31 maggio 2020. Per quanto riguarda il settore agricolo, si prevede che la Cisoa COVID venga concessa, in deroga ai limiti di fruizione del singolo lavoratore e del numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Novità si registrano anche per la CIG in deroga. L’ammortizzatore sociale può avere durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. E' altresì riconosciuto un ulteriore periodo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Viene reintrodotta la necessità di accordo sindacale anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene meno la norma riservata alle aziende multilocalizzate. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità che verranno indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro (che provvederà a recuperare le somme in eccesso dalle competenze maturate dei lavoratori) degli eventuali importi indebitamente anticipati (le istruzioni saranno fornite dall'INPS).

Il DL 34/2020 prevede anche la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni (c.d. causali) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Infine viene escluso espressamente dalla proroga al 31 ottobre 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, il DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conserva validità invece sino al 15 giugno 2020.