Sulla G.U. n. 99/2021 è stato pubblicato il DL n. 52 del 22 aprile 2021 recante «misure urgenti per la graduale ripresa dell’attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19», che dispone, tra l’altro, il differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2021 della fine dello stato di emergenza.

Il DL è entrato in vigore il 23 aprile 2021.

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrate e in uscita dalle Regioni e province autonome in zona bianca e gialla.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure restrittive della zona rossa nelle regioni e province autonome nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Dal 26 aprile 2021 al 15 giugno 2021, in zona gialla (intero territorio nazionale) in zona arancione (solo ambito comunale) è consentito lo spostamento:

Una sola volta al giorno verso la sola abitazione privata abitata nel limite di 4 persone oltre a quelle conviventi, ai minorenni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

In zona rossa non è consentito lo spostamento.

Sono comunque sempre consentiti gli spostamenti: per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, per far rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione e a coloro che sono muniti di certificazione verde Covid-19.

In tutte le zone (gialla, arancione e rossa) i servizi educativi per l'infanzia (asili nido), la scuola dell'infanzia (ex scuola materna), la scuola primaria (ex scuole elementari), la scuola secondaria di I° grado (ex scuole medie) saranno sempre aperti e gli alunni in presenza.

Invece nella scuola secondaria II° grado (ex scuole superiori), nella zona rossa gli alunni sono in presenza dal 50% al 75%. Invece in zona arancione e gialla sono in presenza, dal 70% al 100%. A distanza, per la rimanente parte. In ogni caso sono sempre in presenza quando è necessario svolgere laboratori o realizzare l’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.

Le Università (dal 26 aprile al 31 luglio 2021) in zona gialla e arancione: prioritariamente in presenza

In zona rossa: in presenza gli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio

Sull’intero territorio nazionale avverranno in presenza: esami, prove, sedute di laurea, attività di orientamento e tutorato, laboratori. Aperte: biblioteche, sale lettura, sale studio.

I ristoranti, dal 26 aprile 2021 – Solo in zona gialla: aperti con consumo esclusivamente al tavolo e all’aperto, anche a cena, dalle 5.00 alle 22.00. Dal 1° giugno 2021 – Solo in zona gialla: aperti anche al chiuso con consumo al tavolo dalle 5.00 alle 18.00.

I ristoranti degli alberghi sono sempre aperti senza limiti di orario per i soli clienti che vi alloggiano.

Gli spettacoli dal 26 aprile 2021 – in zona gialla: sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali o spazi anche all'aperto svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che  non siano abitualmente conviventi, sia  per  il  personale. Max 50% della capienza autorizzata (all’aperto non sup. a 1.000, al chiuso non sup. a 500).

Eventi sportivi dal 1° giugno 2021 – in zona gialla: sono consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline23 sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi  sportivi  internazionali.

Max 25% della capienza autorizzata (all’aperto non sup. a 1.000, al chiuso non sup. a 500)

Piscine, palestre e sport di squadra dal 15 maggio 2021 – in zona gialla: sono consentiti le attività nelle piscine all’aperto. Dal 1 giugno 2021: in zona gialla: sono consentite le attivirtà nelle palestre;

Dal 26 aprile 2021: in zona gialla: è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Sempre vietato l’uso degli spogliatoi.

Fiere, congressi e convegni, centri termali e parchi tematici. Dal 15 giugno 2021 – in zona gialla: sono consentite le fiere. Dal 1° luglio 2021 – in zona gialla: sono consentiti convegni e congressi, centri termali, parchi tematici.

Il certificato verde Covid-19, emesso da un’apposita piattaforma nazionale denominata «DGC», serve a comprovare: lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (in questo caso ha validità 6 mesi); l’avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (in questo caso ha validità 6 mesi); l'effettuazione di un test molecolare o  antigenico  rapido  con risultato negativo al  virus SARS-CoV-2 (in questo caso ha validità 48 ore).

Spetta ad un DPCM individuare le specifiche tecniche. Nelle more restano valide le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

L’Art. 11 del DL 52/2021, prevede la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni di cui all’art. 90, cc. 3 e 4 del DL 34/2020 (L. 77/2020) secondo cui è consentito l’attivazione in modalità semplificata del lavoro agile, ossia anche senza la stipula dell’accordo individuale di cui alla L. 81/2017.

Lo stesso art. 11 dispone la proroga al 31 luglio 2021 anche delle disposizioni contenute all'art. 83 del DL 34/2020 (L. 77/2020) che prevede l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente a rischio da contagio Covid-19 per età, immunodepressione, patologie oncologiche e terapie salvavita (c.d. soggetti fragili).