Sulla G.U. n. 137/2020 è stato pubblicato il DM 27/05/2020 che fornisce le modalità a mezzo delle quali è possibile presentare l’istanza per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari così come prevista dall’art. 103 del DL 34/2020, oltre alle modalità che i cittadini stranieri devono seguire per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo.

Il provvedimento ministeriale regolamenta tre fattispecie: la presentazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari; la presentazione presso l’INPS dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare prestato da italiani o cittadini comunitari e infine la presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo che i cittadini extracomunitari possono ottenere presentando apposita istanza alla Questura.

E’ bene precisare che l’emersione trova applicazione solo nei seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

In merito alla prima fattispecie, i soggetti che possono avanzare l’istanza presso lo Sportello unico per l’immigrazione (per via telematica dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020) sono i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per poter essere regolarizzato il rapporto di lavoro con il cittadino straniero è necessario che quest’ultimo sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero abbia soggiornato in Italia precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. Inoltre il cittadino extracomunitario non deve aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Gli stessi soggetti sopra citati possono anche dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari presentando apposita istanza all’INPS sempre nel medesimo periodo (1° giugno – 15 luglio 2020).

Infine è concesso ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di chiedere al Questore della provincia in cui dimorano (sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020) il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

A tal fine il cittadino straniero deve essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine, deve inoltre risultare presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data, deve aver svolto attività di lavoro, in uno dei citati settori antecedentemente al 31 ottobre 2019 e deve comprovare di aver svolto attività di lavoro, attraverso  idonea documentazione da esibire  all'atto della presentazione della richiesta.

Tale documentazione atta a provare lo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo il decreto ministeriale, può consistere in: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;  quietanze  cartacee  relative  al   pagamento   di   emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;  bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o  del datore di lavoro dal portale Inps;       attestazione di pagamento dei contributi per  lavoro  domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento;  comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca);  qualsiasi  corrispondenza  cartacea  intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle  parti  necessari  al  riscontro  dell’attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni  dell'orario  di  lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo  trasmesse al datore di  lavoro,  contestazioni  disciplinari,  applicazione  di istituti contrattuali, ecc.).

Per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare il datore di lavoro deve versare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite da un decreto interministeriale.

Invece per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero dovrà versare un contributo forfettario di 130 euro, a cui si aggiungono le spese amministrative pari a 30 euro.

Infine il decreto 27/05/2020 fissa i requisiti reddituali che i datori di lavoro devono possedere per fruire dell’emersione pari a 30.000 euro. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il  reddito  imponibile  del  datore  di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui  in  caso  di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di  reddito, ovvero non inferiore  a  27.000,00  euro  annui  in  caso  di  nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da  più  soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.