Sulla G.U. n. 56/2023 è stato pubblicato il D.lgs. 2/03/2023 n.19 che, attuando la Direttiva UE 2019/1132 relativa alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, dedica alcune disposizioni anche alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda risultante dall’esito dell’operazione societaria.

Più precisamente, al fine di rafforzare la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori e di scongiurare l'uso della mobilità societaria per eludere o ridurre tali diritti, il legislatore prevede che, nella società italiana risultante dalle citate operazioni transfrontaliere, la partecipazione dei lavoratori sia disciplinata da appositi accordi tra le parti stipulanti i CCNL applicati nella società stessa. Tale previsione è però subordinata alla condizione che la società sottoposta a trasferimento o scissione, o almeno una delle società partecipanti alla fusione, applichi già un regime di partecipazione dei lavoratori o abbia avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del relativo progetto di trasferimento, fusione o scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia minima richiesta dal diritto interno per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori.

In caso di mancato raggiungimento dei predetti accordi, per le operazioni di trasferimento e scissione continua ad applicarsi il regime di partecipazione già applicato dalla società prima dell'operazione transfrontaliera, mentre per le operazioni di fusione si applicano le citate disposizioni di riferimento che disciplinano l'intervento dei lavoratori nella designazione dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della società nei casi di costituzione della stessa diversi dalla trasformazione.

Il regime di partecipazione che la società applicava eventualmente prima della trasformazione o scissione si applica altresì durante i negoziati, fino al raggiungimento degli accordi o fino all'eventuale applicazione delle richiamate disposizioni di riferimento.

Per le operazioni di fusione invece il consiglio di amministrazione della società italiana e gli organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le richiamate disposizioni di riferimento a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Nel fare salva la previsione secondo cui, se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione dei lavoratori prima dell'iscrizione della nuova società, non vi è l'obbligo di introdurre tali disposizioni, si dispone l'applicazione delle norme vigenti che prevedono che l'iscrizione della società possa avvenire soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, o se tale accordo non si conclude, o previa decisione di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri.

Si fanno altresì salvi per i casi di fusione, la possibilità per gli Stati membri, in determinati casi, di non applicare le disposizioni di riferimento, e, per i casi di trasformazione o scissione, l'obbligo di porre in essere un nuovo negoziato se dopo la registrazione della società intervengono modifiche sostanziali con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento.