Furto d'identità digitale, scatta la responsabilità del datore di lavoro
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, il decreto legge n. 93/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.
Con tale provvedimento, il Governo ha introdotto, tra le varie disposizioni, una norma contro le frodi informatiche commesse con sostituzione di identità digitale. Nell’art. 640ter c.p., è stato, infatti, inserito il seguente comma: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti".
La disciplina di cui al decreto 93/2013, oltre a garantire la punibilità d’ufficio per il reato in esame, prevede, accanto alla sanzione penale anche una sanziona amministrativa a carico delle imprese di cui fa parte il dipendente o il manager autore del reato. Nell’elenco dei reati per cui è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote vengono, infatti, inseriti il nuovo art. 674ter c.p. e i delitti previsti dagli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della Privacy).
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