FSBA non può subordinare l’assegno ordinario COVID al versamento contributivo
A cura della redazione
Conflavoro, sul proprio sito internet, ha reso noto che il Consiglio di Stato non esclude che il comportamento di FSBA sia ostativo nei confronti al riconoscimento delle integrazioni salariali Covid-19 degli artigiani non iscritti e spiega che deciderà il giudice del lavoro.
Più precisamente, ricorda Conflavoro, il 2 agosto u.s. il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato, rilevando il proprio difetto di giurisdizione, sulla questione che vede contrapposti il Fondo Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) e gli artigiani che, a seguito delle chiusure imposte dai provvedimenti emergenziali, avevano presentato domanda di assegno ordinario.
Se il Consiglio di Stato, per un verso, individua nel giudice ordinario l’unica autorità dotata del potere di decidere sulla controversia riguardante l’accertamento dei presupposti per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legislazione emergenziale, al contempo, non si esime dall’effettuare alcune precisazioni di cui il giudice ordinario dovrà necessariamente tenere conto.
In particolare il Collegio precisa che il Fondo Bilaterale dell’Artigianato non ha mai avuto alcun potere di rilievo pubblicistico, né una simile prerogativa gli è stata mai attribuita dalla legislazione emergenziale che ha individuato nel Fondo un mero delegato alla gestione delle domande presentate dagli artigiani.
Inoltre secondo il Consiglio di Stato le richieste (versare la contribuzione a FSBA) a cui il fondo ha subordinato le domande di assegno ordinario con causale covid-19 non sono previste dalla legge, configurando il comportamento del Fondo al pari di un’azione ostativa al riconoscimento delle integrazioni salariali.
La pronuncia evidenzia anche che lo stesso INPS ha pacificamente escluso l’esistenza di un obbligo contributivo sotteso all’accesso alle prestazioni emergenziali.
Infine il giudice amministrativo sottolinea che se un obbligo contributivo esiste, questo deve trovare la propria fonte solo nella legge e in particolare nell’art. 27 del D.Lgs. 148/2015. Dunque se la legge nulla prevede non può configurarsi nessun potere in capo al Fondo.
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