FSBA, con una news del 26 gennaio 2023, ha reso noto che è pienamente operativo il nuovo regolamento, che ha recepito le novità di cui alla L. n. 234/2021, e che sono state adeguate anche le varie procedure operative regionali.

Tra le varie novità, il Fondo ricorda che è prevista una cassa integrazione per 26 settimane nell’arco del biennio, per eventi ordinari o straordinari, per tutte le imprese fino a 15 dipendenti; al di sopra di questo parametro è prevista anche la cassa integrazione straordinaria della durata di 12, 24 o 36 mesi per specifiche causali; tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari allo 0.60% della retribuzione (un quarto della somma a carico del dipendente), a cui si aggiunge lo 0.40% a carico delle imprese con più di 15 dipendenti; le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola e, d’altra parte, FSBA si sta attrezzando per andare a riscuotere il dovuto da parte delle ditte che negli anni avessero evaso l’obbligo contributivo, il tutto finalizzato anche all’emissione del modello DURC; la prestazione può essere richiesta solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto come sostegno al reddito, come già avveniva, potrà essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore oppure per il tramite dell’impresa; ogni qual volta viene pagata la cassa integrazione, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.