Il Ministero del lavoro rende noto che il 27 agosto u.s. è entrata in vigore la legge regionale 9/08/2005 n.18 (in Bur del 12/08/2005) del Friuli Venezia Giulia recante Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, che disciplina tra l'altro la regolamentazione degli aspetti formativi delle tre tipologie del contratto di apprendistato. Aspetti che la Regione si impegna a disciplinare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, insieme ai criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato. La legge individua anche i criteri per la validazione delle convenzioni stipulate in via sperimentale per l'inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003; le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni; le procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni. In materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, determina inoltre le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale tali attività sulla base di una generale cooperazione tra servizi pubblici e privati.