L’INPS, con il messaggio n. 471 del 7 febbraio 2020, ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione - che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

Al riguardo, l’art. 23, c. 3, del DPR 600/1973 prevede che, entro il febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Tanto premesso, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, le aziende interessate dovranno inviare telematicamente all’Istituto, entro e non oltre il 20 febbraio 2020, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso dell’anno 2019 al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.