Frazionamento del riposo settimanale: ok al silenzio acconglimento
A cura della redazione

L’INL, con la circolare n. 4 del 25 settembre 2020, ha fornito i primi chiarimenti in merito all’art. 12 bis del D.L. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla L. 120/2020, che ha previsto alcune misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
In riferimento al primo comma del suddetto art. 12 bis, si rappresenta che è stata introdotta una forma di “silenzio accoglimento” per:
- provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, c. 2, L. 977/1967);
- provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, c. 2, L. 370/1934);
- ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A decorrere dal 15 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge 120/2020, tali provvedimenti “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
A tal riguardo è il caso di precisare che:
- il termine di 15 giorni – calendariali – decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza;
- i provvedimenti autorizzativi in questione si intendono rilasciati a condizione che la relativa istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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