Il Ministero del lavoro, durante il Forum lavoro 2016 organizzato dai consulenti del lavoro, ha fornito diverse precisazioni sul correttivo al Jobs Act, sul distacco transnazionale e sulla nuova disciplina del cambio d’appalto.

In merito alla prima tematica ed in particolare riguardo al pagamento del ticket di licenziamento viene confermato l’obbligo di versamento se il datore di lavoro procede alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancata definizione della procedura delle dimissioni on line da parte del dipendente dimissionario e non più presente fisicamente in azienda. Questo perché il correttivo al Jobs Act non ha introdotto particolari modifiche al riguardo, ma ha solo implementato i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli.

Sempre in tema di dimissioni è stato precisato che il dipendente dimissionario che non effettua la procedura on line per le dimissioni e successivamente viene licenziato dall’azienda, risulterà nelle banche dati della P.A. come licenziato e non dimesso, senza alcuna specificazione della causa del recesso. In questo caso, ai fini del riconoscimento della NASPI, sarà opportuno integrare la modulistica così da evitare che vengano preordinate condotte elusive al solo fine di fruire del trattamento di disoccupazione.

Relativamente al distacco transnazionale viene chiarito che il D.lgs. 136/2016 pone delle regole che interessano principalmente le imprese comunitarie, comprese le agenzie di somministrazione. Tuttavia alcune disposizioni, comunque di particolare rilievo, si applicano anche alle imprese stabilite in uno “Stato terzo”, cioè extracomunitario. Si tratta a titolo esemplificativo delle disposizioni che individuano gli elementi utili a valutare l’autenticità del distacco, le condizioni di lavoro che devono essere rispettate durante il periodo del distacco e gli obblighi amministrativi in capo al distaccante (ad es. comunicazione di distacco).

Al fine di verificare la genuinità del distacco transnazionale è possibile far riferimento ad alcuni indici sintomatici quali ad esempio: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore; b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;  c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;  d) la data di inizio del distacco; e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;  f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; ecc.

Inoltre non sono ancora in vigore gli obblighi di comunicazione preventiva individuati dal D.lgs. 136/2016 dato che si deve attendere l’adozione del decreto ministeriale attuativo.

Invece sulla nuova disciplina del cambio di appalto, il Ministero precisa che in base alla precedente formulazione dell’articolo 29, comma 3, del D.lgs.  n.  276/2003, in vigore fino al 22 luglio 2016, il nuovo appaltatore quando procedeva ad un “cambio appalto” poteva    assumere    i    lavoratori    occupati    dal    precedente    appaltatore, avviando   sostanzialmente   delle   assunzioni   ex   novo, con   possibilità   di   ridefinizione   di   ogni   aspetto   del   rapporto di lavoro.  Per limitare tali effetti, l’intervento del Legislatore –   che   trae   origine   da   una   procedura   della   Commissione   Europea (caso   EU   Pilot   7622/15/EMPL) nei   confronti dell’Italia – ha inteso consentire tale prassi (senza dunque che trovasse applicazione l’art. 2112 c.c.) solo a fronte di condizioni ben precise, una delle quali è la presenza di una “struttura organizzativa ed operativa”. In sostanza la    formulazione sembrerebbe indicare una realtà imprenditoriale preesistente al cambio appalto, che pertanto sia effettivamente “operativa” e non rappresenti solo una “scatola vuota” da riempire con il personale proveniente dal precedente appaltatore.

Sempre in tema di cambio di appalto, in merito a quale disciplina applicare in caso di licenziamento del lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, il Ministero ricorda che l’art. 7 del D.lgs. n. 23/2015, prevede che “ai fini del calcolo delle indennità (...) l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata”.  Tuttavia il nuovo art.  29 chiarisce sostanzialmente che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore” può costituire trasferimento di azienda se mancano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore. Se costituisce trasferimento d’azienda è probabile che debba trovare applicazione il vecchio regime, ai sensi dell’art. 2112 c.c.