Durante il Forum lavoro, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad una serie di quesiti precisando tra le altre cose che il numero progressivo certificazione non è necessario che venga riportato nella CU da rilasciare al dipendente, dato che lo stesso è utile solo ai fini della determinazione della chiave identificativa di ogni singola Certificazione Unica che è costituita da codice fiscale del sostituto d’imposta, da quello del percipiente e appunto dal predetto progressivo.

Sempre in merito alla CU sono stati chiesti chiarimenti relativamente al regime sanzionatorio. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha richiamato il provvedimento del 15 gennaio 2015 con il quale è stato approvato il modello della “Certificazione Unica 2015” e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014. L’articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all’Agenzia delle entrate anche le certificazioni uniche “…riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175”. Ne consegue che la sanzione amministrativa pari a 100 euro prevista dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, troverà applicazione anche nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione relativa ai lavoratori autonomi.

Inoltre anche se quest’anno il termine per la trasmissione della CU all’Agenzia delle entrate è differito al 9 marzo p.v. poiché il 7 marzo previsto dalla legge cade di sabato, al fine di non incorrere nella sanzione di 100 euro, di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i “cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria del 7 marzo 2015.

Invece in merito al bonus di 80 euro, l’Agenzia evidenzia che la sezione “Credito Bonus Irpef” deve essere sempre compilata, se viene compilato il punto 1 della CU “redditi di lavoro dipendente e assimilati” per i quali è prevista la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1 del Tuir. Se invece il bonus non spetta, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2: in questo caso non è richiesta la compilazione del campo 121. Infatti, il controllo previsto dalle specifiche tecniche per il campo 121 prevede che “deve essere assente se il campo 119 non è compilato”.