Il Ministero del lavoro, durante il Forum Lavoro organizzato dai CDL il 24 settembre 2015, ha risposto alle domande che i consulenti del lavoro hanno avanzato, tra le quali che la cessione dei riposi e delle ferie prevista dal DLgs 151/2015, non può essere oggetto di certificazione presso le apposite Commissioni poiché l’art.75 del DLgs 276/2003, fa espressamente riferimento al concetto di contratto e la cessione non lo è pur essendo un negozio giuridico.

Inoltre tra assunzione con contratto di apprendistato e rapporto di lavoro a tempo indeterminato fruendo dell’esonero contributivo di cui alla L. 190/2014, è più conveniente il primo dato che oltre a fruire di aliquote contributive ridotte consente al datore di lavoro un inquadramento inferiore con conseguente riduzione retributiva e quindi del costo del lavoro.

Il Ministero del lavoro ha poi precisato che la revoca delle dimissioni e il loro eventuale invio deve avvenire utilizzando la stessa modulistica e le stesse modalità (telematiche secondo il DLgs 151/2015) con la quale le medesime dimissioni sono state rese.  

Interessante anche la risposta alla domanda relativa al tetto massimo settimanale del 25% nel lavoro supplementare. In particolare è stato chiesto se la percentuale debba essere calcolata sull’orario di ogni singola settimana oppure vada fatta una media settimanale su base annua. Il Ministero ha precisato che in quanto “settimanale” sembra preferibile l’interpretazione che limita il lavoro supplementare entro il 25% di quello prestato settimanalmente. 

In merito al lavoro intermittente è stato chiarito che il lavoratore non fruisce di un diritto alla chiamata neanche qualora sia vincolato a rispondere ad una chiamata. La scelta se impiegare o meno il lavoratore rimane in capo al datore di lavoro.

Per quanto riguarda le collaborazione coordinate e continuative è stato chiarito che l’espressione di cui all’art. 2 del DLgs 81/2015 “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” non significa che se la collaborazione soddisfa le condizioni previste dalla norma che fanno presupporre l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la cococo subisce una vera e propria riqualificazione, ma semplicemente che troveranno applicazione gli istituti che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre la stabilizzazione di cui all’art. 54 del DLgs 81/2015 trova applicazione non solo nei confronti dei soggetti in costanza di rapporto di collaborazione, ma anche nei confronti di quelli con rapporto già cessato alla data del 1/01/2016.

L’assegnazione ad altre mansioni non accompagnata dalla relativa formazione nel caso in cui quest’ultima fosse necessaria, secondo il Ministero del lavoro, non va considerata nulla. Il datore di lavoro però potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni.

In merito all’apprendistato viene precisato che in caso di ricorso alla CIG il periodo formativo viene prorogato in misura corrispondente alle ore di CIG fruite da ciascun lavoratore.

Infine riguardo alla sospensione del congedo di maternità post partum in caso di ricovero del bambino, il Ministero ha chiarito che il diritto spetta alla madre una sola volta per figlio ed è condizionato ad una dichiarazione medica di compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa del lavoro.