La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, ha reso noto sul proprio sito internet le risposte date dal Ministero del lavoro e dagli altri esperti de Il Sole 24 Ore alle domande formulate dagli intervenuti durante il Forum Lavoro del mese di marzo 2010 sulle novità contenute nel Collegato Lavoro (sempre in attesa di pubblicazione sulla G.U.).
Diverse le novità che sono emerse durante la discussione. Tra queste si segnalano i chiarimenti forniti dal Ministero sulla maxisanzione.
In particolare la nuova maxisanzione prevede un'ipotesi sanzionatoria più leggera (da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare) per i casi in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto di lavoro solo successivamente all'inizio del rapporto e soltanto in parte, quando, cioè, il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente "in nero", pure a fronte di un periodo successivo di regolare occupazione. Qualora, invece, il datore di lavoro regolarizzi spontaneamente, senza l'intervento di nessuno degli organi di vigilanza, per intero il rapporto di lavoro, fin dal suo inizio, comunicandolo al Sistema CO (tardivamente) e regolarizzando i profili previdenziali (mediante Uniemens), non sarà soggetto alla maxisanzione, neppure nella misura più lieve, non sussistendo, al momento dell'accertamento, nessuna giornata di impiego irregolare. Opereranno ovviamente le altre ipotesi sanzionatorie, ma non la maxisanzione.
Inoltre, continua il Ministero del lavoro, l'attuale previsione normativa non esclude più, come era nel testo precedente, l'applicazione della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del DLgs. n. 124/2004 pertanto il personale ispettivo dovrà procedere a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione e in tal caso la maxisanzione sarà ammessa al pagamento nella misura minima edittale per ciascun lavoratore maggiorata di un quarto della maggiorazione giornaliera per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Nell'ambito di un quadro normativo che - nel rendere applicabile al riguardo la diffida ex art. 13 del DLgs. n. 124/2004 e nel prevedere una sanzione più tenue nei confronti di chi occupa regolarmente il lavoratore "per un periodo lavorativo successivo" - sottolinea l'importanza di un trattamento "premiale" nei confronti di chi regolarizza le proprie violazioni, appare maggiormente aderente a tale impostazione ritenere applicabile la riduzione degli importi sanzionatori, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, anche per le maggiorazioni giornaliere di Euro 150 o di Euro 30.
Infine viene precisato che la nuova maxisanzione opera esclusivamente nei confronti di un rapporto di lavoro subordinato instaurato e svolto senza gli obblighi documentali e previdenziali previsti dalla legge. Sarà onere del personale ispettivo, quindi, dimostrare la qualificazione subordinata del rapporto di lavoro investigato qualora lo stesso non risulti da alcuna documentazione. Se però il datore di lavoro e il lavoratore hanno stipulato un contratto di lavoro autonomo occasionale, auspicabilmente certificato da una delle Commissioni di certificazione previste dal DLgs. n. 276/2003 o con data certa mediante apposizione di bollo o timbro postale, e ne forniscano immediatamente copia al personale ispettivo, durante il primo accesso in azienda, anche la successiva differente qualificazione del rapporto non darà seguito alla maxisanzione ma soltanto alle altre ipotesi di illecito amministrativo che potranno rilevarsi.