Fornite le prime indicazioni operative per fruire degli ammortizzatori sociali del Decreto Fiscale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 18/11/2021 n.4034, ha fornito le prime indicazioni operative per la fruizione delle nuove 13 settimane di trattamenti di ASO e CIGD e delle nuove 9 settimane di CIGO per i datori di lavoro delle industrie del settore tessile, pelle e simili previste dal D.lgs. 146/2021 per i periodi che si collocano tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Riguardo ad ASO e CIGD, l’INPS ribadisce che se non sono state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal DL 41/2021, c.d. “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Viene ribadito anche che per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale ai datori di lavoro restano preclusi i licenziamenti collettivi e quelli per GMO e che non è dovuto il contributo addizionale.
Possono presentare domanda di ASO anche i datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 22 ottobre 2021 hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l’ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’ANF, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
Riguardo alla CIGD, se si tratta di aziende plurilocalizzate, l’INPS ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
L’INPS sottolinea che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. Infatti il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Invece, in merito al trattamento di CIGO per le aziende del settore tessile, si precisa che le imprese che alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Anche per i nuovi trattamenti di CIGO covid-19 non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori tessili, pelle e simili dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.
Vengono infine confermati i termini per l’invio delle domande e dei modelli SR41 – Uniemens-CIG.
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