Fornite le modalità operative per la comunicazione unica delle imprese
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 152 del 3/07/2009 è stato pubblicato il DPCM 6/05/2009 con il quale sono state diffuse le istruzioni per la fruizione della comunicazione unica da parte delle imprese così come previsto dall'art. 9 del DL 7/2007 convertito nella L. 40/2007.
In particolare con la comunicazione unica da inviare per via telematica alla Camera di Commercio vengono soddisfatti contemporaneamente gli altri adempimenti previsti dalla legge all'Ufficio del registro delle imprese , nei confronti dell'Agenzia delle entrate (per ottenere il codice fiscale e la partita IVA), dell'INPS, dell'INAIL, della Commissione provinciale o del registro delle imprese artigiane e del Ministero del lavoro.
In particolare con la Comunicazione unica vengono assolti i seguenti adempimenti:
- Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
- Domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA;
- Domanda di iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- Domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- Variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS (attività esercitata, cessazione attività, ecc.)
- Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Nel modello di comunicazione unica deve essere indicata anche la PEC corrispondente alla casella dell'impresa, nella quale verranno inviati gli esiti delle domande e delle iscrizioni e qualsiasi altra comunicazione. Se l'impresa non possiede la PEC le CCIAA provvedono immediatamente ad assegnarne una senza alcun costo per l'impresa stessa. Si ricorda inoltre che la casella dell'impresa è iscritta nel registro delle imprese.
La comunicazione unica può essere presentata tramite web-browser a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione, tramite lo standard web services a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione di invio della comunicazione unica oppure attraverso la consegna diretta su supporto informativo allo Sportello del registro delle imprese di competenza.
La domanda viene sottoposta a verifica da parte degli enti competenti e se l'esito è positivo viene protocollata immediatamente nel sistema del registro delle imprese.
Infine nel caso in cui il sistema telematico abbia malfunzionamenti superiori a 3 ore, le imprese possono inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della comunicazione unica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante o da un suo procuratore. In questo caso entro i 5 giorni successivi l'impresa deve effettuare di nuovo l'inoltro della domanda, ma questa volta per via telematica o su supporto informatico.
Riproduzione riservata ©