I lavoratori genitori con figli di età tra i 14 ed i 16 anni, avendo solo il diritto di assentarsi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né il riconoscimento della contribuzione figurativa, non devono presentare alcuna domanda all’INPS, ma solo al proprio datore di lavoro.

E’ questa una delle precisazioni fornite dall’INPS con la circolare 63 del 14/04/2021 sul nuovo congedo straordinario previsto dal DL 30/2021, spettante ai soli lavoratori dipendenti, denominato “Congedo 2021 per genitori” con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa.

Il nuovo congedo non fa venir meno quello riconosciuto dall’art. 22-bis del DL 137/2020 (L. 176/2020) ai genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo DPCM 2 Marzo 2021, per il quale valgono le indicazioni fornite con la circolare 2/2021.

Invece è rimasto in vigore fino al 5 marzo u.s. il congedo di cui al comma 3 del citato art. 22-bis spettante ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Viene ribadito che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Per fruire del congedo, il figlio deve essere convivente minore di anni 14. Nessun limite di età né requisito di convivenza è invece richiesto se il figlio è in condizione di disabilità in situazione di gravità accertata.

Le condizioni che devono essere soddisfatte per poter fruire del congedo sono le seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.
  • il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile.
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito.
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
  • Il figlio deve trovarsi in una di queste situazioni: infezione da SARS Covid-19, quarantena, sospensione dell’attività didattica in presenza.

Invece se il figlio per il quale si vuol fruire del congedo è in condizione di disabilità, oltre alla sussistenza dei primi due requisiti sopra citati (rapporto di lavoro subordinato in essere e non poter svolgere l’attività in smart working) è necessario che il soggetto sia riconosciuto disabile in situazione di gravità e sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Riguardo alle situazioni che legittimano il ricorso del congedo, oltre a quelle sopra indicate (malattia da Covid-19, quarantena oppure sospensione attività didattica) è possibile la fruizione anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno.

Il periodo in cui è possibile fruire del congedo va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Gli eventuali congedi parentali richiesti ai sensi del D.lgs. 151/2001 fruiti nel periodo 1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel Congedo 2021 per genitori e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. A tal fine è opportuno che venga data tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione della nuova domanda all’INPS al fine della corretta corresponsione dell’indennità al 50% della retribuzione in luogo di quella al 30% prevista dal T.U. maternità.

È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. Quindi sono esclusi i sabati e le domeniche (in caso di settimana corta) ed i giorni festivi.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se le indennità sono erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del TUIR.

L’INPS inoltre elenca i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il Congedo 2021 per genitori e le altre tipologie di assenze (es: malattia, maternità/paternità, ferie, soggetti fragili, permessi e congedi ai sensi della L. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità ecc.).

Riguardo ai lavoratori a cui è consentita la fruizione del c.d. bonus baby sitting (personale del comparto della difesa e del soccorso pubblico impiegato nell’emergenza Covid-19, lavoratori del settore sanitario ecc.) l’INPS precisa che non risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell’ambito della stessa settimana. Conseguentemente, ove si verificasse tale situazione, se la domanda di bonus risulta presentata cronologicamente prima di quella del congedo di cui trattasi, quest’ultima sarà respinta.

La stessa regola opera tra i due genitori che si alternano nella fruizione di congedo e bonus per la cura dei figli.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

In attesa che venga completato l’aggiornamento informativo del sistema mediante il quale si potrà richiedere il congedo, è possibile comunque fruirne con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto. Le istruzioni operative verranno fornite con apposito messaggio.

Per quanto riguarda la compilazione delle denunce contributive Uniemens, l’INPS fornisce il nuovo codice evento denominato MZ2: DL n.30/2021 – art.2 – Congedo 2021 per genitori.