L'INPS, con la circolare 07/07/2009 n.86, ha diramato le modalità con le quali le aziende, che assumono un lavoratore svantaggiato destinatario degli incentivi del programma PARI, possono fruire degli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data dell'assunzione.
Le aziende destinatarie sono quelle che:
- assumono il lavoratore a tempo indeterminato o determinato purchè superiore a 12 mesi e con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.
- hanno assunto in precedenza il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi e poi lo hanno trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
- hanno assunto in precedenza il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi e poi senza soluzione di continuità hanno stipulato un nuovo contratto a termine la cui durata, tenuto conto del contratto precedente, è superiore a 12 mesi.
Condizione base per fruire dell'incentivo è che l'azienda aderisca la programma di reimpiego redatto dal Centro per l'impiego.
Se nei primi 12 mesi dall'assunzione, dalla trasformazione o dalla proroga del contratto il lavoratore svantaggiato viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'azienda dovrà restituire tutto il beneficio fruito.
Se invece il rapporto di lavoro viene meno per le dimissioni del lavoratore, il beneficio dovrà essere restituito all'INPS nella misura del 50%.
La fruizione del beneficio avviene in unica soluzione mediante conguaglio con i contributi dovuti con il modello di denuncia mensile DM 10/2, previa presentazione di apposita domanda all'INPS utilizzando il fac simile disponibile sul sito internet www.inps.it ed entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione relativa al singolo lavoratore.
Non va dimenticato inoltre che gli incentivi riconosciuti all'azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al particolare tipo di assunzione effettuata.