Il Decreto “GSA” del 2/9/2021, entrato in vigore il 4 Ottobre, porta importanti novità all’interno del panorama della sicurezza antincendio. Esso stabilisce i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”. Oltre a definire i requisiti dei docenti dei corsi antincendio, già argomento di una nostra precedente trattazione, il Decreto pone l’attenzione sul concetto della formazione che assume due connotazioni diverse: da una parte quella rivolta ai lavoratori e dall’altra quella riservata agli addetti antincendio. In questo articolo ci occuperemo di quanto previsto nei confronti degli addetti antincendio.

Cosa tratta?

Il Decreto 2/9/2021 cd “GSA” propone il concetto di formazione antincendio con due connotazioni diverse: da una parte l’informazione e formazione dei lavoratori trattata dall’art. 3, dall’altra la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza trattata dall’art. 5.

Tale distinzione rischia di creare confusione nel lettore che può erroneamente intendere che la formazione dell’addetto antincendio possa assolvere anche all’altra.

In realtà, lo step precedente alla formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, consiste nella designazione degli stessi da parte del Datore di Lavoro.

La nomina deve avvenire sulla base dell’esito della valutazione dei rischi d’incendio e delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza.

L’organizzazione della squadra e la nomina degli addetti antincendio, incluso se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 81/08, deve sempre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza ai sensi dell’art. 18 dello stesso Decreto.

Il Decreto “GSA” sottolinea un concetto, sottinteso già dal precedente D.M. 10/03/98, relativo al numero degli addetti da designare: infatti specifica che il Piano di Emergenza dell’organizzazione “deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste”.

Pertanto non viene indicato un numero preciso di addetti, in relazione ad esempio al numero di lavoratori totale o alla tipologia di attività, bensì il Datore di Lavoro deve stabilire quale sia il numero complessivo di addetti alla gestione delle emergenze congruo alla sua organizzazione, tenendo conto delle turnazioni e delle assenze ordinariamente prevedibili. Lo scopo principale è quello di garantire una presenza costante di uno o più addetti antincendio in grado di attuare le procedure previste in caso di emergenza.

Tutti gli addetti antincendio devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III del Decreto “GSA”.

Tra le novità, a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie, per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vi è la possibilità di utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali.

Il percorso formativo, sia base che aggiornamento, prevede tre livelli in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio: non si parla più di corso A, B o C ma Livello 1, 2 o 3. L’allegato III classifica le attività appartenenti ad ogni livello e i contenuti minimi dei corsi base e di aggiornamento per ciascuno di essi.

Tra i principali contenuti innovativi, relativamente all’organizzazione dei corsi di formazione, rispetto al precedente D.M. 10/03/98 vi sono i seguenti:

  • Richiami alla struttura del Codice di Prevenzione Incendi del 3/08/2015;
  • All’interno dei moduli di esercitazione pratica, per tutti i livelli, è prevista la presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza;
  • Obbligo di esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili anche per attività di Livello 1;
  • Nell’ambito delle prove pratiche possono essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua;
  • I partecipanti alle prove pratiche, sia in fase di formazione che di esame finale, devono indossare specifici DPI;
  • Le prove con idranti, laddove previste, devono comprendere l’erogazione dell’acqua;

Un altro obbligo, del tutto innovativo e atteso da tempo, riguarda l’aggiornamento con cadenza almeno quinquennale della formazione previsto per addetti antincendio.

Per quanto riguarda invece le attività ricomprese nell’Allegato IV, gli addetti antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica, rilasciato esclusivamente dai Comandi dei VV.F. al superamento dell’esame.

Quando entra in vigore

Il Decreto “GSA” del 2 Settembre 2021 è entrato in vigore il 04.10.2022.

Indicazioni operative

Il Datore di Lavoro deve provvedere quanto prima a verificare la data di svolgimento dell’ultima attività di formazione e/o aggiornamento degli addetti:

  • se al 4 Ottobre 2022 sono trascorsi più di cinque anni, l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro il 4 Ottobre 2023.
  • Se al 4 Ottobre 2022 non sono trascorsi ancora cinque anni, la decorrenza degli stessi sarà a partire dalla data riportata sull’attestato.

Il Datore di Lavoro deve inoltre verificare a quale Livello appartiene la sua attività al fine di dimostrare la validità dei corsi già effettuati ai sensi del D.M. 10.03.98, per i quali, non essendo stata esplicitata un’analogia, si presume possano comunque essere ritenuti equiparati.

In allegato Decreto 2 Settembre 2021 e “Indicazioni applicative del Decreto del Ministero dell’Interno del 2/9/2021”.