Formazione 4.0: il credito d’imposta spetta anche per i corsi e-learning
A cura della redazione

Il Mise, con la circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, ha fornito le risposte ai principali quesiti relativi al credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”..
Molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”.
Al riguardo, il Mise osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell’agevolazione, in particolare, la circolare ministeriale ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Con riferimento all’applicazione del credito d’imposta da parte di imprese appartenenti a un gruppo, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità con le quali adempiere agli obblighi formali e documentali previsti dalla disciplina. Nell’ambito dei gruppi societari, infatti, è frequente che le attività formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse. Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, il Mise ritiene di poter consentire modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta. In particolare, si ritiene possibile che la relazione prevista dal comma 3 del citato articolo 7 del decreto 4 maggio 2018 possa essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo; inoltre, si ritiene possibile anche predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Infine l’articolo 8 del decreto attuativo, in coerenza con la natura di aiuto in esenzione da notifica del credito d’imposta, prevede che lo stesso “…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014”.
In relazione a tale previsione, da più parti, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al coordinamento del credito d’imposta con altri contributi cui l’impresa può accedere per le stesse attività di formazione: situazione questa che può verificarsi, a titolo esemplificativo, nel caso di attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo o da un Fondo Interprofessionale.
Il Mise precisa che il credito d’imposta in esame è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).
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