L’INAIL, con la circolare n. 20 del 13 maggio 2020, ha fornito le istruzioni per ottenere la prestazione del Fondo per le vittime dell’amianto da parte dei malati non professionali o loro eredi.

Come noto, la L. 8/2020 ha aumentato, da 5.600 a 10.000 euro, la prestazione assistenziale una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto tale patologia nel periodo 2015 - 2020, o dei loro eredi. Chi ne ha già beneficiato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, inoltre, può richiedere l’integrazione di 4.400 euro.

I malati, per richiedere la prestazione, devono inviare il modulo 190, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (Pec), alla sede territoriale INAIL competente per domicilio entro 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia, insieme alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.

Gli eredi, invece, devono presentare l’istanza, a pena di decadenza, entro 120 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo 190/E. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte. Tuttavia, per effetto della   sospensione dei termini di decadenza disposta dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.