Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il decreto 16 luglio 2024, concernente le risorse da destinare al Fiondo vittime amianto per il triennio 2024 – 2026.

Il citato Fondo prevede, in particolare, un indennizzo a favore dei soggetti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale, determinato nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Possono accedere alle prestazioni del Fondo i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della L. 257/1992 e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:

- per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

- per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

- per l’anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

In caso di decesso dei lavoratori di cui sopra, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al periodo precedente, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell’ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società.