Fondo vittime amianto: nuove risorse per il triennio 2024 - 2026
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il decreto 16 luglio 2024, concernente le risorse da destinare al Fiondo vittime amianto per il triennio 2024 – 2026.
Il citato Fondo prevede, in particolare, un indennizzo a favore dei soggetti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale, determinato nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Possono accedere alle prestazioni del Fondo i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della L. 257/1992 e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:
- per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
- per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
- per l’anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
In caso di decesso dei lavoratori di cui sopra, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al periodo precedente, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell’ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società.
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