L’INPS, con il messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’adeguamento del Fondo bilaterale per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 del D.I. 29.8.2023 (in vigore dal 17 ottobre p.v.), è stato modificato il decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, istitutivo del citato Fondo Trasporto Pubblico.

In virtù delle novelle normative, potranno accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo di solidarietà, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Conseguenza diretta di quanto sopra è che anche i datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, saranno ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico e potranno presentare, telematicamente, domanda di Assegno di integrazione salariale, sia per le causali ordinarie che per quelle straordinarie, relativamente a periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.

Allo stesso modo, sempre a partire dal mese di ottobre 2023, i suddetti datori di lavoro (che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento) sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Il contributo ordinario di finanziamento – si ricorda – è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) e viene calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

L’INPS, da ultimo, ha comunicato che, contemporaneamente, sarà rimosso dalle posizioni interessate il codice autorizzativo “0J” e che la procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove disposizioni, riservandosi di fornire istruzioni più specifiche con una imminente circolare.