L’INPS, con il messaggio n. 2545 dell’8 luglio 2021, facendo seguito alle precedenti indicazioni relative ai meccanismi di calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo di cui al messaggio n. 1336/2021, ha precisato che le aziende già autorizzate a prestazioni riferite al periodo compreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza dovranno adeguare le retribuzioni di riferimento e trasmettere i dati retributivi riguardanti i lavoratori dell’stanza originaria.

La trasmissione dovrà avvenire con lo stesso canale telematico utilizzato per l’invio della domanda originaria. L’invio delle nuove retribuzioni dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati dichiarati, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che andrà comunicata con PEC al seguente indirizzo: filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it.

La trasmissione telematica potrà avvenire collegandosi, previa autenticazione, ai “Servizi Online” del portale INPS, alla voce “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio domande assegno emergenziale”. La domanda rispetto alla quale si intende effettuare l’invio dei nuovi dati andrà selezionata tra le domande in lavorazione presenti alla voce “Invio dati” del menu. Dopo avere selezionato la domanda sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml, contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi. Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo della prestazione integrativa spettante e, qualora rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno, rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti.

In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021 (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), sono confermate le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui alla circolare n. 132/2016: la retribuzione deve essere pari alla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.