L’INPS, con il messaggio n. 2707 del 26 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande integrative al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale disposto dall’art. 40, co. 1-bis del D.L. 73/2021 (L. 106/2021).

Rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai trattamenti integrativi a carico del Fondo i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021. Si ricorda, in proposito, che le domande di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti integrativi - che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini in argomento - già inviate, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno presentare delle nuove istanze. L’INPS provvederà, infatti, all’istruttoria e alla definizione delle istanze già inviate.

I datori di lavoro che, per il periodo oggetto del differimento, non avessero, invece, inviato le istanze di accesso ai trattamenti integrativi, potranno trasmettere la relativa domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021. A tale fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali già istituite per l’integrazione della prestazione principale di riferimento.