Fondo Trasporto Aereo: nuove modalità di pagamento della CIGS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022, ha illustrato le novità introdotte nel processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
La gestione dell’intero flusso amministrativo relativo all’erogazione delle prestazioni integrative si compone di due fasi: una istruttoria, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte del comitato amministratore del Fondo, l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle strutture INPS territorialmente competenti.
Il documento si sofferma sui criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento e ne precisa le modalità di calcolo. A decorrere dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. L’azienda sarà altresì tenuta a esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.
Sempre a partire dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
- nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata nel paragrafo precedente.
Nella prima competenza utile, giugno 2022, andranno riportati anche i dati relativi agli elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.
Ulteriori precisazioni riguardano la domanda di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Quanto alle modalità di pagamento, l’istituto precisa che dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione. Il pagamento della prestazione sarà preceduto da una serie di controlli che, se si concluderanno con esito positivo, porteranno alla validazione e al conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile. L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens.
Il nuovo processo di pagamento sarà operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno 2022, per eventi decorrenti dalla medesima data. In riferimento, invece, alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno 2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili.
Si riporta la tabella di sintesi resa disponibile dall’INPS.
Adempimento |
Decorrenza |
Modalità |
Comunicazione retribuzione mensile |
Giugno 2022 |
Denuncia Uniemens del mese di competenza |
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021 |
Data di pubblicazione della presente circolare |
Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario |
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021 |
Dal 1° Aprile 2023 |
Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio |
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