L’INPS, con il la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

In particolare, si chiarisce che, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dal 17 ottobre 2023 (data di pubblicazione della circolare), il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.

Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.

Qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore al 17 ottobre 2023 rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare INPS 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.