L’INPS, con il messaggio 7/08/2019 n.3025, ha fornito le indicazioni operative per le operazioni di conguaglio a cui devono attenersi le aziende che hanno indebitamente versato i contributi al fondo di Tesoreria.

In particolare, l’INPS distingue tra aziende in possesso della regolarità contributiva, per le quali i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, dalle aziende non in regola con gli obblighi contributivi.

Queste ultime se non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di Tesoreria. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.

L’INPS inoltre fornisce istruzioni differenti a seconda che i datori di lavoro siano o meno in possesso del C.A. 1R.

Pertanto, i datori di lavoro con regolarità contributiva, in possesso del predetto codice, per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, indipendentemente dalla capienza contributiva, dovranno presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria.

Per il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria già anticipate e/o liquidate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le denunce contributive, le aziende inoltreranno, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso.

Invece, le aziende prive di regolarità contributiva e del predetto C.A. 1R, con lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, le quote di TFR accantonate dovranno essere restituite all’azienda secondo le consuete regole del rimborso.

L’INPS provvederà a dare comunicazione all’azienda dell’esito negativo della verifica della regolarità contributiva, con l’indicazione del numero di protocollo della verifica medesima e della possibilità di inoltrare domanda di rimborso per i lavoratori che non risultino assunti con codice “2T”.

Le aziende interessate sono tenute a dare comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR maturate dalla data di assunzione e mantenute in regime di cui all’articolo 2120 c.c. sono accantonate presso il datore di lavoro.

Qualora l’azienda inoltri domanda di rimborso, le quote di TFR accantonate dovranno essere restituite all’azienda, al netto dell’esposizione debitoria del soggetto, verificata sull’intera posizione del codice fiscale.

Nel caso di aziende ammesse al pagamento diretto delle prestazioni CIGS secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015, ai fini della determinazione dell’importo da rimborsare si dovrà preventivamente verificare, sulla base degli elenchi che verranno forniti alle Strutture territoriali, che la quota di TFR maturata durante l’ultimo periodo ininterrotto di CIGS, corrisposta dall’Istituto direttamente ai lavoratori, non sia stata conguagliata dal datore di lavoro utilizzando i codici “L042” o “L043”.

Qualora si sia verificata questa ipotesi, dal rimborso dovrà essere sottratta la quota di TFR maturata e portata a conguaglio.

L’INPS ricorda che le somme rimborsabili sono soggette al termine di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Infine, in merito alla aziende obbligate al Fondo di Tesoreria, in possesso del C.A. 1R che hanno erogato il TFR ai lavoratori oltre il limite di capienza e che non hanno potuto operare il conguaglio, l’INPS ribadisce che la capienza ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio da parte dell’azienda deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti. Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Le aziende che hanno già erogato prestazioni ai lavoratori nonostante l’incapienza dovranno inoltrare, entro e non oltre il mese di novembre p.v., domanda di rimborso. Si evidenzia che, in considerazione del carattere di eccezionalità della presente disposizione, decorso tale termine, eventuali successive richieste non potranno più essere accolte dalle Strutture territoriali dell’INPS, anche qualora siano relative a crediti per prestazioni che il datore di lavoro (nonostante l’incapienza) abbia erogato ai lavoratori in data successiva al suddetto termine.

La domanda di rimborso, da inoltrarsi mediante cassetto bidirezionale, dovrà essere corredata di apposita dichiarazione di responsabilità, a firma del rappresentante legale, contenente i dati anagrafici e i codici fiscali dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di erogazione e la relativa documentazione (ad esempio, ricevuta bonifico o altra attestazione di avvenuto incasso da parte del lavoratore), con copia della busta paga.