L’INPS, con il messaggio n. 370 del 26 gennaio 2024, ha fornito indicazioni in merito al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, in seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale del 15 novembre 2023.

Innanzi tutto, si ricorda che l’art. 2 del citato decreto interministeriale prevede che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.

Il decreto interministeriale ha previsto, all’art. 14, c. 1, lett. a), per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (connotati dal c.a. “7V”), rispetto alla previgente disciplina, una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, esclusi i dirigenti.

A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 15 novembre 2023 (gennaio 2024), per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Le procedure di calcolo verranno adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità gennaio 2024.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).

L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.