Fondo di solidarietà del trasporto aereo: prorogato il termine per il modello SR85
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4566 del 21 dicembre 2021, ha confermato l’obbligo, anche per l’anno 2021, di presentazione del modello “SR85” di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero che, per l’anno 2020, era stato sospeso con il messaggio 3951/2020 a causa di un sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà (si veda dopo), pervenute, nei primi mesi di pandemia, in misura notevolmente superiore all’ordinario.
Si tratta, in particolare, di un obbligo di dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, entro il 31/12 di ciascun anno, con la quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attesta di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a fare data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto.
In via del tutto eccezionale, il termine di presentazione della suddetta dichiarazione è stato prorogato dall’Istituto previdenziale, per le prestazioni riferite all’anno 2021, al 28 febbraio 2022.
Allo scopo, appare opportuno segnalare che, qualora la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto, è prevista (INPS, circolare 94/2011) la sospensione della prestazione.
La comunicazione del modello “SR85”, riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale, selezionando la voce “AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'ESTERO PERSONALE VETTORI AEREI” (INPS, messaggio 1615/2019).
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