Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 99789 del 26 luglio 2017 (G.U. n. 230 del 2 ottobre 2017) ha apportato modifiche al Decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, prevedendo che l’intervento diretto al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale non può essere superiore all’ammontare dei contributi ordinari dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene.

Il testo originario del provvedimento ministeriale prevedeva questo limite solo con riferimento ai contributi dovuti dalla singola azienda.

Medesimo discorso vale per i trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale. Anche in questo caso la misura dell’intervento non può essere superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal complesso delle società del gruppo cui appartiene l’azienda e non solo con riferimento ai contributi ordinari dovuti dalla singola azienda.