L’INPS, con il messaggio n. 1231 del 17 marzo 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti, facendo seguito alla circolare 213/2016, in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

In particolare, si precisa che nelle modalità di computo del tetto aziendale sono considerate anche le prestazioni di assegno ordinario.

Pertanto, nei casi di accesso a finanziamenti di programmi formativi, la misura dell’intervento non può essere superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione, nonché delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.

Si chiarisce, inoltre, che la disciplina prevista per l’assegno ordinario nei casi in cui l’ammontare dell’intervento richiesto risulti eccedente i limiti di cui all’art. 9, comma 3, del D.Interm. n.  83486/2014, così come delineata al paragrafo 4.2.11 della circolare di cui sopra, non è applicabile alle richieste di finanziamento di programmi formativi e che, pertanto, in tale ipotesi, si procederà con un accoglimento parziale.