L'INPS, con il Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021, è possibile presentare apposita istanza per fruire dell’assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Come si ricorderà il D.lgs. 148/2015, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali, ha modificato le disposizioni che regolamentano l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Alcuni di questi Fondi erano già operativi, mentre altri, come il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali doveva diventare operativo a seguito della nomina del Comitato amministratore. La nomina di quest’ultimo è avvenuta solo il 20 maggio 2021, pertanto solo da questa data il citato Fondo è diventato pienamente operativo.

L’INPS ha quindi fornito le istruzioni operative per presentare la domanda volta a fruire dell’assegno ordinario.

Più precisamente, il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

Poiché l’operatività del Fondo, come sopra ricordato, si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, secondo l’INPS, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Il Messaggio 3240/2021 ricorda che a norma dell’art.30, c.2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini citati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e il 28 settembre 2021 (data di pubblicazione del Messaggio INPS 3240/2021) è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 28 settembre 2021. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 29 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Infine, viene ricordato che nelle more della piena operatività del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, durante il periodo Covid-19, le domande di assegno ordinario sono state inoltrate al FIS.

Poiché il citato Fondo adesso è operativo, dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro rientranti nel suo campo di applicazione, inquadrati con c.a. 0S dovranno presentare le domande con causale Covid-19 al Fondo stesso.