Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano: dal 16 agosto l’assegno ordinario
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 4/10/2017 n.3815, ha reso noto che le prestazioni di assegno ordinario erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, sono riconosciute per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 agosto 2017.
Poiché a norma dell’art. 30, c. 2 del D.Lgs. 148/2015 la domanda di assegno ordinario deve essere presentata all’INPS non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini predetti e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 16 agosto 2017 e il 4 ottobre 2017 è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario coincide con il 4 ottobre 2017 (data di pubblicazione del messaggio 3815/2017).
Invece, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 5 ottobre 2017, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS ha anche ricordato che i termini su richiamati (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità dell‘istanza e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, lo slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Infine il Messaggio illustra le modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario. In particolare il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione ‘Cerca’ nella pagina principale inserendo ‘Accesso ai servizi per aziende e consulenti’ oppure selezionare ‘Servizi per aziende e consulenti’ nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale ‘Prestazioni e servizi’>’Tutti i servizi’.
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