L’EBNA, con la nota prot. N.87 del 26/01/2016, fa seguito alla delibera del 18 gennaio 2016 e precisa che le imprese che devono aderire a EBNA e FSBA sono quelle il cui codice contributivo INPS è CSC4 e tutte le imprese che adottano il contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali, ad esclusione di quelle che applicano il CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi. 

Viene ribadito che il contributo dovuto dalle imprese riguarda tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per le frazioni di mese, sia con contratto a tempo pieno che part time (compresi gli apprendisti e i lavoratori stagionali, mentre esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) ed è un contributo unitario, da versare con il modello F24 utilizzando il codice tributo EBNA, e che darà diritto alle prestazioni previste dal D.lgs. 148/2015 e a quelle ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale. 

Inoltre EBNA ribadisce che anche le imprese con 1 dipendente sono tenute al versamento contributivo.

Dal 1° gennaio 2016 deve essere versato il contributo EBNA-FSBA composto da una cifra fissa pari a euro 7,65 (anche per gli apprendisti e i lavoratori part time) al mese per 12 mensilità e di una cifra variabile pari allo 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei datori di lavoro.

Dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA (se antecedente), al contributo dello 0,45% (a carico azienda) si dovrà sommare lo 015% (a carico lavoratore) della retribuzione imponibile previdenziale. 

Le imprese nei cui confronti trovano applicazione la CIGO e la CIGS continueranno a versare 125 euro annui (10,42 euro/mese anche per gli apprendisti e i lavoratori part time) in ragione del CCNL applicato e delle prestazioni loro erogate.

Le quote comprendono quanto: destinato a EBNA e per il funzionamento di FSBA, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti bilaterali regionali nonché il loro funzionamento. 

La quota di solidarietà del 10% prevista dalla L. 103/1991 è dovuta solo per la contribuzione di Euro 27,25 e 60,50 annui (a cui si può aggiungere anche una quota integrativa se prevista dagli accordi collettivi regionali) relativa alle prestazioni e al funzionamento degli Enti bilaterali regionali.