Fondo servizi ambientali: al via le domande di assegno ordinario
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, divenuto pienamente operativo dal 7 agosto 2020.
La domanda deve essere presentata in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria.
La prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020.
In sede di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 7 ottobre 2021.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dall’8 ottobre 2021 invece, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi datori di lavoro, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19”.
A decorrere dal 7 ottobre u.s., i datori di lavoro appartenenti al Fondo servizi ambientali, inquadrati con c.a. “1Z”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”.
A tutte le istanze presentate telematicamente dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un ticket, che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online. Sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
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