Fondo residuale, le cooperative sociali esentate dal contributo ordinario
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 5 del 6 marzo 2015, ha chiarito che, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), non risulta dovuto il versamento del contributo ordinario, dovuto al Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 19, della L. 92/2012, pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, Legge n. 92/2012.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.381/1991, le “aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero”.
Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.
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