L’Inps, con il messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla costituzione del Fondo di solidarietà residuale ex DM 79141/2014.
Innanzi tutto, l’Istituto precisa che le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale - sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897/ 2014 è da intendersi modificata, in conseguenza all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.
Inoltre, in virtù degli accordi sottoscritti per la costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione, anche tale settore è secluso dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, per il personale somministrato.
In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9A.
Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà istituti per i settori del Credito e del Credito Cooperativo, si ricorda che sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese classificate con c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del requisito dimensionale.
Infine, l’Inps, con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio - settembre 2014, rileva che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile del versamento all’Inps anche della quota a carico del lavoratore.
Ne consegue che l’eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’obbligo contributivo.