Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: modalità di ripartizione delle disponibilità
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il decreto 4.2.2010 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Il contributo può essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 68/1999, nell’anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo.
I suddetti Enti determinano l’entità del contributo concesso per ciascuna richiesta e lo erogano nell’ambito di tre annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dai datori di lavoro che hanno effettuato l’assunzione e, relativamente agli incentivi di cui alla lett. d) dell’art. 13 della L. n. 68/1999, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro.
L’erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti dalla permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile. In caso di risoluzione del rapporto per cause non imputabili al lavoratore, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno in part time.
Riproduzione riservata ©