L’Anpal, sul proprio sito internet, ha aggiornato le FAQ relative al Fondo Nuove competenze di cui all’art. 88 del D.L. 34/2020, precisando che non esiste un format di accordo collettivo per la rimodulazione dell’orario di lavoro (necessario per accedere alle risorse stanziate) ma che questo deve contenere una serie di informazioni delle quali propone un elenco.

In particolare nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall’art.88, comma1, del richiamato Decreto Leggen.34/2020 e dall’art.4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104 e dall’art.3 del Decreto di attuazione.

Più precisamente devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica, i seguenti contenuti:

  • le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa
  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
  • l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in   relazione   ai   fabbisogni   individuati   con   eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4;
  • la previsione dei progetti formativi
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.

Anche riguardo al progetto formativo che deve essere allegato all’istanza, l’Anpal ribadisce che non esiste un format che i datori di lavoro devono utilizzar. Ma anche questo deve contenere informazioni precise.

Infatti secondo l’articolo1 dell’Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l’art.5 del Decreto di attuazione.

In   particolare,   il   progetto   formativo   deve   prevedere,   in   forma   sintetica,   la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

  • individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
  • la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013
  • lo svolgimento delle attività formative
  • la durata
  • il soggetto erogatore della formazione.
  • la messa in   trasparenza   e  attestazione   delle   competenze   acquisite   con  i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.