Fondo nuove competenze: ampliata l'operatività delle agevolazioni per la formazione dei lavoratori
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 dell’1 marzo 2022, il decreto legge n. 17/2022 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Tra le novità, si segnala l’art. 24 che, modificando l’art. 11-ter del D.L. 146/2021 (L. 301/2021), ha ampliato l’operatività delle agevolazioni per la formazione dei lavoratori.
In particolare, al citato art. 11-ter, c. 2, primo periodo, del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), dopo le parole «transizione ecologica e digitale», sono state inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».
Di conseguenza, nel novero dei soggetti che potranno presentare istanza per accedere alla risorse destinate al Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88, c. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ci saranno non solo i datori di lavoro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale ma anche coloro che abbiano già sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero abbiano ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito, dalla Legge di Bilancio 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
Si ricorda, da ultimo, che la costituzione, presso l’ANPAL, del Fondo Nuove Competenze è stata prevista, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 – L. 77/2020) che, all’art. 88, ha consentito, per il triennio 2020 - 2022, ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono stati, per l’appunto, posti a carico del Fondo in commento.
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