Fondo di integrazione salariale: al momento prestazioni solo con pagamento diretto
A cura della redazione
Con il messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016, l’Inps ha fornito le indicazioni per il pagamento diretto dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà garantiti dal Fondo di integrazione salariale.
L’istituto ha precisato che, in attesa delle istruzioni Uniemens utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione, il pagamento delle predette prestazioni avverrà esclusivamente con le modalità del pagamento diretto.
In particolare, le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, devono trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione che verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.
L’erogazione delle prestazioni è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 11 e art. 7 comma 7, del D.I. 94343/2016 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario.
È a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del citato D.I. 94343/2016, alla misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni. Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni.
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