Nel caso in cui sia stato costituito un fondo speciale di previdenza finanziato, ai sensi dell'art. 2117 c.c. con i contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, le disponibilità finanziarie relative al fondo stesso non possono essere destinate dall'azienda ad altri scopi. Afferma la Suprema Corte che i fondi speciali di previdenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 c.c. (secondo cui i fondi di previdenza non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati), nel caso in cui non abbiano ottenuto la personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute e sono pertanto soggetti giuridici che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell'ordinamento, compreso il datore di lavoro che ha l'obbligo di contribuzione. L'art. 2117 c.c. è norma di evidente garanzia a favore di coloro che sono o saranno beneficiari dei trattamenti di assistenza e previdenza, ossia i lavoratori. Infatti, quando il fondo è privo di personalità giuridica i beni che lo compongono restano nel patrimonio del datore, che potrebbe in qualsiasi momento e legittimamente disporne a proprio piacimento e sottrarli in tutto o in parte al fine specifico per cui sono preordinati, se non esistesse la suddetta norma del codice civile (Corte di Cassazione 13/03/2002 n.3630).