Il Mise, con il Decreto Direttoriale 3 settembre 2021, ha previsto che sade il 2 novembre 2021 alle ore 11,59 il termine entro il quale devono essere presentate le istanze volte a fruire degli incentivi riconosciuti dal Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato istituito dall’art. 37 del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) che ha assegnato una dotazione finanziaria iniziale di 200 milioni di euro.

La disposizione normativa ha trovato una prima attuazione con il Decreto del Mise del 5 luglio u.s. che ha definito criteri, modalità e condizioni di accesso alle risorse, che rimandava ad un successivo decreto direttoriale il compito di fornire chiarimenti ed indicazioni operative, oltre a definire i termini di presentazione della domanda.

Più precisamente, l’istanza di accesso al Fondo può essere presentata, utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul portale www.invitalia.it, dalle ore 12.00 del 20 settembre 2021 alle ore 11,59 del giorno 2 novembre 2021.

I soggetti beneficiari sono le grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Le condizioni per fruire delle risorse consistono in: versare in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con la pandemia da Covid-19, non essere già in difficoltà alla data del 31/12/2019, presentare concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, essere regolamenti costituite e iscritte nel Registro delle imprese, avere sede legale e operativa ubicata in Italia, non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea e avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto il recupero.

E’ inoltre richiesto che i legali rappresentanti o amministratori non siano condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e che non sano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. E’ infine necessario che non siano state sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al Fondo.

Invitalia esegue la valutazione della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico. La delibera di ammissione al finanziamento deve essere adottata entro il 31.12.2021.

La delibera di amissione prevedrà che la concessione del finanziamento avrà durata massima di 5 anni e che l’importo complessivo concesso non sia superiore al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 e per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

In alternativa, l’importo complessivo concesso non deve essere superiore al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

In ogni caso il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente.

Per la concessione dei benefici è necessario che l’impresa proponente stipuli con Invitalia il contratto di finanziamento (che può anche essere successivo al 31.12.2021) in cui sono definiti le modalità di concessione dell’incentivo e la procedura di restituzione.