L’INPS, con il messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, ha chiarito che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, è stato, inoltre, precisato che, nella domanda telematica, è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Di conseguenza, il modulo “SR131” non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità di allegare detto modulo “SR131” nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.