L’INPS, con il messaggio n. 3854 del 24/10/2019, conformandosi alla consolidata giurisprudenza, ha precisato che è possibile presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia in presenza di una procedura concorsuale, la copia conforme del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.

La conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’INPS previa esibizione dell’originale.

L’INPS ha poi colto l’occasione per fornire alcune risposte ai quesiti, tra le quali che la cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.

La cancellazione della società non determina, tuttavia, l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.

In questo caso l’INPS verificherà che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione.

In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito, fatte salve ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede.

Inoltre, nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata: nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo (come previsto dall’art. 2312, comma 2, c.c.); nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice (come previsto dall’art. 2324 c.c.);

Nell’ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore stesso si fanno carico dei debiti, sarà necessaria la loro preventiva escussione.

Infine, qualora il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento  della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.