Rapporto di lavoro
Fondo di Garanzia PMI: nuove modalità di valutazione
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, il Decreto 6.3.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia.
A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al Fondo, la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:
- Non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;
- Non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272/ 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- Non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272/2008;
- Non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, c. 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
La garanzia non è concessa in relazione a:
- Operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;
- Finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. E' fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo;
- Operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.
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